Fondo nuove competenze

come sviluppare il capitale umano

Il fondo consente alle imprese, di qualunque settore e dimensione, di poter rimodulare (temporaneamente) l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive, e decidere di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai dipendenti attività di formazione e riqualificazione. È necessario sottoscrivere un accordo collettivo. La formazione può essere erogata dalla stessa azienda, che è tenuta a dimostrare il possesso di specifici requisiti tecnici, fisici e professionali. Il limite massimo di ore da destinare ad attività formative è di 250 per ciascun lavoratore.


I destinatari: tutte le imprese

Destinatari degli interventi finanziabili dal Fondo sono tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.


I requisiti: accordo collettivo

Per far scattare la misura serve un accordo collettivo che deve prevedere i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento, la quantità di ore (dell’orario di lavoro) da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze. Gli accordi collettivi possono prevedere, inoltre, attività formative finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore anche per promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.


La differenza con la Cig

La rimodulazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo, di una quota, per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori avviene «senza nessun onere per le aziende perché le ore di formazione sono totalmente a carico del Fondo: in questo modo, le imprese beneficiano di una riduzione del costo del lavoro. Al tempo stesso, i lavoratori possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della retribuzione (al contrario della cassa integrazione), ma con un evidente, duplice vantaggio - economico e formativo - rispetto al normale sistema degli ammortizzatori sociali».


Accesso al Fondo e procedura

Una volta stipulato l’accordo, i datori inoltrano istanza di contributo ad Anpal (la valutazione avviene secondo il criterio cronologico di presentazione). L’erogazione del contributo scatta con cadenza trimestrale per il tramite di Inps nei limiti dell’importo massimo riconosciuto.


I soggetti erogatori della formazione

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, o altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività formativa, ivi comprese università (statali e non), scuole superiori, Its.


Il ruolo dei fondi interprofessionali

I fondi paritetici interprofessionali possono partecipare al Fondo Nuove Competenze, anche a seguito dell’approvazione dell'istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di Anpal, attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema. Nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuovo Competenze per il tramite di avvisi su conto sistema, il fondo interprofessionale può presentare istanza cumulativa di accesso al Fondo Nuove Competenze, in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività formative. L’istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze deve essere corredata dall'accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro.

(Fonte il Sole 24 ore)


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